Caso “Valieva”: respinto dal TAS il ricorso di CIO, WADA e ISU, la pattinatrice potrà gareggiare
Il provvedimento della divisione “ad hoc” del Tribunale Arbitrale dello Sport di Losanna relativa alla posizione della pattinatrice russa Kamila Valieva è di straordinaria importanza per diverse ragioni.
Kamila Valieva è l’astro nascente del pattinaggio artistico mondiale, già oro olimpico nel team event, a soli 15 anni ha frantumato record del mondo ed è stata la prima donna a superare progressivamente il muro dei 250, 260 e 270 punti.
La pattinatrice era risultata positiva alla trimetazidina ad un controllo antidoping la sera del 25 dicembre a San Pietroburgo dopo aver vinto il titolo nazionale russo e conseguentemente sospesa.
La Rusada (Agenzia Antidoping russa), con provvedimento del 9 febbraio, aveva tuttavia revocato la sospensione, permettendo a Valieva di proseguire i Giochi.
A seguito del ricorso promosso dal Comitato Olimpico Internazionale (CIO), dall’Agenzia Mondiale Antidoping (WADA) e dall’International Skating Union (ISU), la divisione ad hoc del TAS/CAS di Losanna ha accertato la congruità del provvedimento di revoca della sospensione per i seguenti motivi:
a) l’Atleta è una “Persona Protetta” ai sensi del Codice Mondiale Antidoping (WADC), non avendo ancora compiuto 16 anni;
b) Le Regole Antidoping RUSADA e il WADC nulla prevedono rispetto alla provvisoria sospensione inflitta alle persone protette, mentre tali norme prevedono specifiche disposizioni in materia probatoria e sanzioni più miti per le “persone protette”;
c) Il Panel, in virtù dei principi di equità, proporzionalità e irreparabilità del danno, ha ritenuto necessario bilanciare gli interessi dei Richiedenti (CIO, WADA e ISU), con quelli dell’Atleta, considerato che la stessa non è risultata positiva ai Giochi Olimpici di Pechino e che il procedimento disciplinare relativo al test antidoping effettuato a dicembre 2021 non si è ancora concluso. Alla luce di quanto sopra, il Panel ha ritenuto che impedire all’Atleta di gareggiare ai Giochi Olimpici le causerebbe un danno irreparabile;
d) infine, il panel del TAS/CAS ha anche sottolineato che vi fossero gravi problemi di notifica del risultato del controllo antidoping all’atleta, non imputabili all’Atleta stessa, nel mezzo dei Giochi Olimpici Invernali.
Tale provvedimento, naturalmente di natura cautelare, non essendo stato il TAS chiamato a pronunciarsi nel merito del procedimento disciplinare a carico dell’Atleta, assume ancor più importanza alle nostre latitudini in quanto a presiedere il Collegio Arbitrale del Tas è stato il Prof. Fabio Iudica, Avvocato e docente di riferimento al Corso di Perfezionamento Diritto sportivo e giustizia sportiva “Lucio Colantuoni”, presso l’Università Statale di Milano.
Congratulazioni Professore!
Avv. Gianluca Ghilardi